9 February 2022

LTEI un’opportunità di investimento nell’azionario, per le assicurazioni

La creazione di questa nuova asset class, detta "Long Term Equity Investment", istituita dal regolatore europeo nel marzo 2019, mira a fornire un maggiore margine di manovra per il finanziamento dell'economia da parte degli assicuratori.

George-Julio
[Jorge Julio, Responsabile ALM]
Per sostenere gli investimenti azionari nello Spazio economico europeo (SEE), il trattamento prudenziale degli investimenti azionari è stato rivisto dall’autorità di regolamentazione nel marzo 2019. Tra le misure entrate in vigore, la Commissione europea ha introdotto una nuova classe di investimenti azionari a lungo termine (appunto Long Term Equity Investment”) che ha il vantaggio di beneficiare di una bassa ponderazione in tema di capitale di vigilanza. Per beneficiare di questo trattamento normativo favorevole, il regolamento stabilisce una serie di condizioni di ammissibilità in base alle quali esamineremo la messa in pratica di queste misure.

Le azioni “LTEI” beneficiano di un peso favorevole del 22% sul valore di mercato invece che dei generici pesi del 39% e 49% corretti per l’aggiustamento simmetrico, a determinate condizioni. Questa misura è molto vantaggiosa in termini di risparmio di capitale per due motivi: da un lato, pone gli investimenti azionari così identificati al limite inferiore della gamma del costo del capitale stabilito per le azioni, indipendentemente dalla configurazione del mercato, e, dall’altro, consente di avere un costo regolamentare comparabile, senza tener conto degli effetti della diversificazione, a quello di un’obbligazione BBB a tasso fisso con una durata creditizia di 12.

Questo peso ridotto si applica alle azioni di tipo 1 quotate nello SEE e alle azioni non quotate di società con sede legale in uno degli Stati membri del SEE per le azioni di tipo 2.

In tale contesto, una compagnia di assicurazioni o di riassicurazioni può pertanto beneficiare di tale trattamento regolamentare se è in grado di dimostrare ex-post all’autorità di vigilanza che soddisfa le seguenti condizioni:

  • Sebbene questo non sia un vincolo rigoroso, ciascun portafoglio attivi deve essere in relazione a un passivo identificato. Nessuno dei portafogli individuati, né la somma di tali portafogli, può rappresentare più del 50% della dimensione totale del bilancio dell’impresa di assicurazione. Ciò esclude le azioni detenute a titolo di fondi propri o contratti unit-linked nella misura in cui il loro periodo di detenzione dipende, con alcune eccezioni, dall’assicurato e non dall’assicuratore.
  • Come un portafoglio di attività finanziarie già segregato per motivi contrattuali o di gestione, il portafoglio di attività e le relative passività così identificate devono essere rigorosamente gestiti e organizzati separatamente rispetto agli altri asset della compagnia. Questa segregazione ha quindi come conseguenza il fatto le perdite derivanti da altre attività non possono essere coperte con quelle passività e che va tenuta una contabilità separata.
  • All’interno del portafoglio di attivi, deve essere designato un sottoinsieme di investimenti azionari e deve essere valutato il periodo di detenzione (holding period) di ciascuno degli investimenti azionari che ne fanno parte. Il tempo medio di detenzione del sottoinsieme deve rimanere superiore a 5 anni. Il trattamento favorevole può applicarsi non appena il sottoinsieme è identificato, anche se la soglia di detenzione di cinque anni non è stata ancora raggiunta. È possibile collocare azioni a lungo termine in determinati tipi di fondi in modo che questo periodo di detenzione sia valutato a livello della quota di fondi e non a livello delle attività da essi detenute. Tra i veicoli ammissibili al trattamento di favore, uno dei profili di fondi più adatti per l’investimento nell’universo dei titoli quotati è il fondo di investimento alternativo chiuso senza leva finanziaria. Il calcolo dell’holding period di 5 anni può essere oggetto di interpretazione in particolare in relazione al metodo di calcolo qualora i periodi di detenzione siano ponderati per il prezzo di costo oppure per il valore di mercato, sapendo che il primo metodo di calcolo consente una migliore stabilità della durata media. Un altro punto di interpretazione può essere sollevato, ad esempio, sull’inclusione o meno delle operazioni di gestione contabile, tenendo presente che l’effetto di tali operazioni non ha alcun impatto sul periodo medio di detenzione da un punto di vista economico.
  • Le politiche societarie devono riflettere l’intenzione di mantenere la posizione a lungo termine ed essere tali da garantire che, in una situazione di tensione, l’azienda possa evitare per almeno 10 anni la vendita forzata di uno dei titoli in portafoglio. Il testo non definisce queste situazioni di tensione, ma ne prevede soltanto l’esistenza. Tuttavia, possiamo considerare di fare riferimento alle situazioni di stress già definite nelle ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) ed estrapolare, per estensione del trend, il periodo di proiezione a 10 anni. Questa soluzione sembra essere in linea con i principi del testo.
  • Per garantire il corretto rispetto delle condizioni, un sistema di controllo interno, in linea con le pratiche richieste dalla direttiva “Solvency II”, dovrà accompagnare la costituzione di portafogli azionari a lungo termine. L’utilizzo di questo dispositivo non è soggetto ad approvazione preventiva da parte dell’autorità di vigilanza, ma richiederà una documentazione ex post del rispetto delle varie condizioni, in linea con le politiche di investimento, la gestione attivi/passivi e i mandati di gestione che dovranno essere adattati se necessario.

L’applicazione di questa misura richiede un investimento operativo e documentale conseguente, ma, in cambio, apre la strada a significativi risparmi di capitale. Agli attuali livelli del mercato azionario, consente quasi di dimezzare il costo del capitale per le azioni di tipo 1. Inoltre, le azioni che beneficeranno di questo sistema saranno aggregate all’interno del SCR di mercato e beneficeranno quindi pienamente della diversificazione della formula standard. Inoltre, in linea con il suo scopo e l’orizzonte di investimento imposto, la misura porta logicamente all’attuazione di un processo di gestione solido e a lungo termine, con singolo veicolo o con più veicoli dedicati.

In quest’ottica, le società di gestione patrimoniale potrebbero dover creare portafogli di tipo LTEI per i loro clienti istituzionali. In una logica assicurativa, oltre al contesto normativo citato, l’attuale contesto di bassi tassi e spread ristretti rafforza l’attrattiva di un portafoglio investito in azioni a lungo termine che offrono una volatilità inferiore e un profilo di rendimenti ricorrenti e stabili.

 

1- Articolo 171bis applicabile dall’8 luglio 2019

2- Azioni di tipo 1: azioni quotate nei paesi membri dello  SEE o dell’OCSE.

Azioni di tipo 2: azioni non quotate e azioni quotate in paesi non appartenenti allo SEE o all’OCSE.

3- I fondi ammissibili ai sensi del regolamento sono: fondi per l’imprenditoria sociale ammissibili; fondi di venture capital ammissibili; ELTIF, il cui gestore sia autorizzato nello SEE e quindi fondi di investimento alternativi chiusi  senza leva finanziaria

4- Peso per azioni di tipo 1 stabilito al 43,53% a fine novembre 2021 (fonte: EIOPA)

 

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